Tar condanna Comune di Cattolica Eraclea, società riberese costruirà struttura ricettiva. Le controdeduzioni del sindaco
riceviamo e pubblichiamo dal comune
In riferimento alla sentenza emessa dal TAR Sicilia n.902/2016 del 23.03.2016, promossa dalla titolare della Ditta LE KOKALID, rappresentata e difesa dall’Avv. Girolamo Rubino, con la quale veniva disposto al Comune di Cattolica Eraclea l’illegittimità del silenzio servato dallo stesso Ente e, quindi, l’adozione di una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza prodotta dalla ditta LE KOKALIDI, entro giorni 30 dalla notifica, così di seguito si elencano, sommariamente, le controdeduzioni contestate alla ditta dall’Ufficio Tecnico Comunale:
v Il procedimento non può ritenersi concluso in quanto il progetto presentato non possiede le caratteristiche tecniche minime per il rilascio della concessione edilizia, lo stesso è semplicemente un progetto di massima, finalizzato all’ottenimento di una variante urbanistica, ottenuta, mancante di molti elementi necessari a dare allo stesso la configurazione di progetto esecutivo.
v Si elencano di seguito gli elementi non rispondenti alle norme che regolano l’attività edilizia:
1. non è stata acquisita l’autorizzazione del Genio Civile per le strutture anche precarie;
2. non è stato presentato un piano per le terre e rocce da scavo ed il convogliamento delle acque di scolo;
3. non è stata acquisita la documentazione preventiva relativa alle condizioni poste dall’Ass.to Regionale TT.AA.- Dip. Reg. dell’Ambiente, Servizio 1 VAS-VIA, nota prot.3445 del 20.01.2012;
4. non è stata sottoposta alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento (che aveva espresso parere con prescrizioni in sede di conferenza dei servizi), rilevando che “L’attuale livello di progettazione tendente a definire l’impianto plano-volumetrico consente di esprimere un giudizio solo sulla compatibilità paesaggistica delle opere in relazione alla pianificazione urbanistica in variante, per cui i livelli di attenzione ai fini della tutela, dovranno essere meglio verificati nel successivo livello di progettazione”, prot. 1734 del 2.02.2012;
5. non è stato acquisto, nonostante fosse puntualmente specificato, parere dell’A.S.P. – U.O. Dip. Di Prevenzione Area Tutela salute e Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro “…. non deve essere rilasciato alcun parere da parte della nostra U.O. prevenzione Igienico-sanitaria; lo scrivente esprimerà parere per l’insediamento lavorativo in oggetto , relativamente alla tutela e salute dei lavoratori, in fase di concessione edilizia, previa acquisizione di una nuova richiesta e di una documentazione dettagliata e congrua per il rilascio del parere di competenza.”;
6. non è stato acquisito parere del CPTA ora Ass.to TT.AA. di autorizzazione allo scarico;
7. non sono stati nè calcolati nè pagati gli oneri di urbanizzazione costo di costruzione.
Questa Amm.ne, nello scrupoloso rispetto della normativa e delle leggi, ispirandosi ai principi di trasparenza e legalità, dichiara la disponibilità al rilascio della concessione edilizia, una volta che codesta Ditta le KOKALIDI provvederà a fornire tutta la documentazione necessaria mancante, nel rispetto della variante approvata con atto del C.C. n. 5/2012.
Pur tuttavia, codesta Ditta, consapevole della legittimità delle autorizzazioni acquisite, aveva ed ha la facoltà di attivare la procedura prevista dalla L.R. n.5 del 5.04.2011, pubblicata sulla GURS 16/2011, ed in particolare l’art.19, che nell’ottica di uno snellimento dei tempi, ha apportato modifiche all’art.2 della L.R. 17/1994, nel rispetto delle disposizioni di trasparenza, semplificazione, efficienza, dell’informatizzazione della pubblica amministrazione.
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